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LO SPORTELLO

 

a cura della dottoressa Maria Cristina Colacino
 

Lo sportello antiusura è uno strumento congiunto nato dalla collaborazione fra ANCoS Roma e Provincia e CONFARTIGIANTO ROMA E CITTA' METROPOLITANA che nasce per prestare assistenza e consulenza legale, psicologica e finanziaria alle vittime dell’usura e ai soggetti in condizioni di sovra indebitamento ed impegnandosi in iniziative volte a diffondere una cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro.

Lo sportello antiusura opera sia in favore di coloro che sono in difficoltà economiche e potenzialmente potrebbero essere preda degli usurai, sia di coloro che già sono vittime dell’usura, ma hanno troppa paura di denunciare, sia di coloro che, invece, dopo aver denunciato gli strozzini vogliono poter tornare a vivere reinserendosi nel mercato economico.

Quindi la vittima è accompagnata per tutto il difficile percorso – dalla denuncia al reinserimento nel mercato economico – da specialisti con competenze specifiche (avvocati, psicologi, commercialisti, esperti di economia, ecc.)

A tal fine organizza anche corsi di formazione per educare soprattutto i giovani ad una corretta, responsabile e legale gestione del denaro.

L’obiettivo primario degli operatori è quello di favorire, il più possibile, il ritorno alla normalità dell’individuo, liberato dal legame perverso dell’usura; aiutarlo a ricostruire un’attività economica e una sicurezza materiale, ad intessere nuove relazioni sociali, a recuperare un equilibrio affettivo familiare attraverso scelte di vita funzionali.

L’assistenza è prestata contestualmente da avvocati, commercialisti, psicologi ed esperti bancari i quali ascoltano le persone che si rivolgono alla struttura e adottano le terapie più indicate nei singoli casi.

Tale sportello offre anche la possibilità di accedere a fondi che consentono l’accesso al credito legale a tutti quei soggetti che, trovandosi in difficoltà economiche, non sono in grado di ottenere prestiti dalle banche e rischiano, quindi, maggiormente di cadere nella trappola degli usurai.

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LEGGI

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MATERIALI

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Usura concreta – Art. 644 c.p. comma 3 – requisiti  (Cass. Pen. 25.3.2014 n. 18778)

Sono espressamente considerati usurari anche "gli interessi, anche se inferiori a tale limite ovvero al c.d. tasso- soglia, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria" (art. 644 c.p., comma 3, secondo periodo).

Perché sia integrata la c.d. usura in concreto occorre che:

- il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;

 - gli interessi pattuiti (pur se inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi risultino, avuto riguardo alle "concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari", comunque "sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione".

Vanno, conclusivamente sul punto, affermati i seguenti principi di diritto:

 "Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione".

"In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) la "condizione di difficoltà economica" della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la "condizione di difficoltà finanziaria" investe, invece, più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni".

"In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo "stato di bisogno" (che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3) perché le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)".

"In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post".

"In tema di cd. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione".

 

Stato di bisogno e usura (Cass. Pen. 2.10.2020)

Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, II sez. pen., Pres. Rago – Rel. Di Pisa, che con la sentenza n. 27427 del 2 ottobre 2020 è tornata ad occuparsi del reato d’usura ed in particolare dell’ipotesi aggravata di cui all’art. 644 comma 5 n. 3 c.p. (“se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno”).

Gli Ermellini hanno affermato che il reato di usura può essere aggravato dallo “stato di bisogno della vittima” (art. 644 co. 5 n. 3 c.p.). La Corte ha chiarito che tale condizione non richiede uno stato di necessità tale da annichilire la libertà di scelta della persona offesa. Rileva, invece, la circostanza che la vittima “non sia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori prestiti di denaro e debba perciò sottostare alle esose condizioni impostele, o quando il soggetto passivo si trovi in una situazione che elimini o, comunque, limiti la sua volontà inducendolo a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziarne il consenso”. Lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza ne’ la causa di esso, ne’ l’utilizzazione del prestito usurario”.

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